Il giudice di pace di Cassino ha emesso una sentenza, relativa alle responsabilità derivate dal randagismo, che fa giurisprudenza. A beneficiarne il Comune di Santi Cosma e Damiano, chiamato in causa da un automobilista che aveva subito danni al veicolo per colpa di una cane randagio.
Il giudice ha accolto la linea difensiva dell’avvocato Massimiliano Lisi, cambiando così rotta rispetto all’orientamento che ha prevalso sinora, con i Comuni chiamati a pagare i danni e con ovvie ripercussioni sulle condizioni delle casse.
Per anni, in casi analoghi, molti giudici hanno ritenuto Comuni e ASL responsabili in modo pressoché automatico e spesso solidale per i danni derivanti dal randagismo. Invece il Giudice di Pace di Cassino ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Santi Cosma e Damiano in relazione al fenomeno del randagismo ed ha rigettato nel merito la domanda risarcitoria proposta dall’automobilista.
Quindi, come ha precisato l’avvocato Lisi, per i cani randagi, non opera una responsabilità automatica del Comune, ma occorre verificare chi sia l’ente effettivamente competente (in primis l’ASL) e se vi siano state concrete omissioni colpose nella gestione del fenomeno. Il legale ha eccepito, sin dall’inizio, la carenza di legittimazione passiva del Comune, evidenziando come la normativa nazionale e regionale affidi la gestione operativa del randagismo principalmente ai servizi veterinari dell’ASL, ma ha altresì dimostrato che il Comune svolge regolare attività di vigilanza sul territorio e che, nel periodo in questione, non risultavano segnalazioni di cani randagi nella zona né rilievi ufficiali del sinistro.
Quindi mancava qualsiasi prova di condotte omissive specifiche da parte del Comune. Il giudice cassinate ha condiviso integralmente questa impostazione, riconoscendo che non può esservi una responsabilità “a prescindere” dell’ente locale per qualunque danno da cane randagio, ma che occorre una rigorosa verifica caso per caso, sia sulle competenze, sia sulle eventuali negligenze. In definitiva la decisione riafferma che la responsabilità dell’ente pubblico non è automatica, ma richiede la prova di specifiche omissioni e individua nell’ASL il soggetto primariamente competente per la gestione del randagismo, secondo la normativa di settore.