La riorganizzazione della sosta a pagamento, comprendente nuove tariffe, nuovi orari e ampliamento delle aree interessate è un atto legittimo, il ricorso presentato per annullare la delibera che ha riorganizzato il traffico nel centro cittadino è stato respinto.
Dopo mesi di attesa è stato così finalmente reso noto il dispositivo con il quale il Tribunale amministrativo del Lazio ha deciso di non accogliere il ricorso presentato da alcuni cittadini per contestare alcune modifiche per l’individuazione delle aree di sosta tariffate.
La contestazione riguardava almeno sei punti: nel ricorso contro l’atto deliberativo del Comune di Aprilia, infatti, venivano segnalato che non fossero state individuate adeguate aree di sosta gratuita, che mancasse un’adeguata istruttoria sulla necessità e sull’impatto delle nuove aree a pagamento, che la finalità reale della delibera fosse quella di aumentare le entrate comunali, che la decisione fosse in contrasto con precedenti valutazioni tecniche della Polizia Locale, che mancassero agevolazioni ed esenzioni sufficienti per residenti e pendolari e che i parchimetri non rispettassero le modalità di pagamento previste dalla normativa.
Il TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, ha esaminato i sei motivi di ricorso e li ha ritenuti infondati ed ha motivato una ad una l’inconsistenza delle rimostranze dei ricorrenti, a partire dalle agevolazioni tariffarie, avendo l’amministrazione comunale, attualmente rappresentata dalla Commissione Speciale, previsto tali riduzioni anche attraverso la possibilità di acquistare abbonamenti per residenti e pendolari.
Le agevolazioni per l’intera giornata prevedono il pagamento di 7,00 euro anziché 1,00 euro l’ora dalle 8 della mattina alle 20 della sera, quelle per i residenti € 60,00 per abbonamento mensile, con una tariffa di 2,50 euro al giorno, oppure 180,00 euro per abbonamento semestrale e 300,00 per abbonamento annuale.
Un altro argomento, anche questo ritenuto valido dai ricorrenti, ovvero la decisione di escludere la Polizia Municipale dal fornire un parere, il Tar ha specificato che l’amministrazione non è tenuta a richiedere né a tenere conto di alcun parere della Polizia Locale nell’adozione degli atti di regolamentazione della sosta: la competenza in materia è infatti riservata alla Giunta comunale, non essendo richiesta, per l’individuazione delle aree di sosta tariffate, l’espressione di alcun parere preventivo da parte di altri Settori dell’Ente, né, segnatamente, ad opera della Polizia Locale.
Insomma non resta che pagare, oppure è già pronto un ricorso per portare la discussione al secondo grado di giudizio?
La sentenza del Tar può essere impugnata davanti al Consiglio di Stato, contestando alcuni punti in particolare il Tar ha ritenuto che la delibera sulla riorganizzazione del traffico avesse finalità di gestione della mobilità, ma la delibera sulla previsione del bilancio ha fatto emergere molto chiaramente che gli incassi delle soste a pagamento sono legate al doppio filo con la sopravvivenza della Multiservizi, quindi alla gestione di un servizio che punti all’aumento delle entrate. Un eventuale appello dovrebbe dimostrare che il Comune voleva aumentare le entrate.