Il TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto le tre istanze presentate da gruppi di operatori balneari contro gli atti del Comune di Terracina relativi alle concessioni demaniali marittime.
I ricorrenti chiedevano, tra l’altro, l’annullamento previa sospensione della determinazione dirigenziale n. 1160 del 5 giugno 2026 e dell’avviso pubblico per l’affidamento di 86 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Terracina per finalità turistiche e ricreative.
Con le tre ordinanze, viene riconosciuta la correttezza dell’operato dell’amministrazione comunale nelle more delle nuove procedure.
“La sospensione avrebbe creato un danno”
Secondo quanto evidenziato dal TAR, sarebbe stata proprio la sospensione richiesta dagli operatori a esporli al rischio di un’occupazione abusiva del demanio.
I giudici amministrativi sottolineano inoltre che bloccare gli atti avrebbe paralizzato l’intera procedura relativa alle 86 concessioni, con un grave pregiudizio per l’interesse pubblico.
Il Comune, infatti, deve arrivare alla tempestiva assegnazione delle concessioni in tempo utile per la programmazione della prossima stagione balneare.
Un settore nel quale, ricorda il TAR, la giurisprudenza impone di procedere alle gare senza indugio.
La determinazione del Comune
La determinazione dirigenziale contestata dispone l’indizione delle procedure comparative per tutte le concessioni demaniali a finalità turistico-ricreativa.
L’obiettivo è consentire l’accesso al mercato libero degli operatori economici.
Con lo stesso atto è stato approvato l’avviso pubblico per l’affidamento delle concessioni sul litorale di Terracina.
Criteri, PUA e indennizzi
Nelle prime due ordinanze, relative ai ricorsi 616/2026 e 617/2026, presentati da un gruppo di operatori balneari, da un consorzio e da due società, il TAR ha rilevato diversi elementi.
Secondo i giudici, nell’avviso pubblico è presente una griglia analitica di criteri e sub-criteri.
Quanto al PUA, il Piano di utilizzazione degli arenili, viene evidenziato che si trova in fase avanzata e conoscibile e che la giurisprudenza ammette gare anche in assenza di un PUA definitivo.
La procedura prevede inoltre il recesso senza oneri e il Comune ha garantito la possibilità di adeguare l’offerta.
Il nodo del decreto ministeriale
Sulla mancata previsione dell’indennizzo, il TAR richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui la mancata adozione del decreto ministeriale non blocca le gare.
In ogni caso, il Comune di Terracina ha attivato la procedura peritale e fissato un tetto massimo.
I giudici hanno inoltre ritenuto priva di fumus, almeno in questa fase, la censura relativa alla presunta incompetenza della Giunta.
Le ordinanze vedono come presidente estensore Ines Simona Immacolata Pisano.
Il ricorso sulle concessioni ante 2009
Con la terza ordinanza, relativa al ricorso 641/2026, il TAR ha respinto l’istanza presentata da un gruppo di operatori balneari titolari di concessioni demaniali marittime anteriori al 28 dicembre 2009.
In questo caso, i giudici ricordano che lo stesso Tribunale, con sentenze passate in giudicato, aveva già rigettato i ricorsi proposti e dichiarato legittima la revoca, disposta dal Comune, della proroga automatica al 2033.
Il titolo concessorio, secondo il TAR, non può restare insensibile alla normativa sopravvenuta attraverso la semplice estensione della validità temporale con proroghe in contrasto con il diritto europeo.
Prevale l’interesse pubblico
Anche in questo caso, il Tribunale ravvisa la carenza di periculum in mora.
Secondo i giudici, sarebbe proprio la sospensione degli atti impugnati a esporre i ricorrenti ai rischi legati alla qualificazione abusiva dell’occupazione del suolo demaniale, incidendo sull’efficacia del quadro regolatorio.
Nella comparazione degli interessi, il TAR conclude che deve prevalere l’interesse pubblico alla legittima e corretta gestione del demanio marittimo.
Per Terracina, dunque, l’iter per l’affidamento delle 86 concessioni può andare avanti.