Terza ordinanza per il rogo alla Farla, vietato raccogliere verdure

Disposta la disattivazione gli impianti di areazione forzata con immissione di aria dall’esterno e il divieto di pascolo

A seguito dell’incendio dello stabilimento della Farla che si è verificato ieri sera il sindaco di Latina Matilde Celentano ha emesso l’integrazione dell’ordinanza a tutela della salute pubblica.

Di seguito l’ordinanza:

Premesso che, nella giornata del 15.07.2024 si è sviluppato presso l’Azienda FARLA, sita in Latina alla via dei Monti Lepini km 51 un incendio che ha recato grave pregiudizio alla struttura della medesima;
rilevato che in conseguenza di tale rilevante evento che ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, si sono sviluppate dall’opificio consistenti emissioni di fumo, le quali stanno interessando tutte le aree circostanti lo stesso;
rilevato che dette emissioni possono provocare forme di pregiudizio alla salute pubblica non essendo allo stato conosciute le cause che hanno provocato il richiamato evento e soprattutto i materiali oggetto dell’intervenuto incendio;
rilevato che la ASL di Latina, alle ore 23,47, ha comunicato per le vie brevi possibili pericoli per la popolazione , in conseguenza del suddetto evento;
considerato che l’ARPA ha comunicato nelle stesse ore, in via ufficiosa, l’intervenuto montaggio di una centralina per l’analisi dei fumi sviluppatisi dall’evento, che potrà dare i suoi primi risultati nel corso delle successive 24-36 ore;
considerato che la ASL, sempre per le vie brevi, ha evidenziato, in attesa dell’acquisizione dei risultati di detta attività di indagine, a scopo prettamente precauzionale, di disporre la chiusura delle finestre e di ogni altra forma di apertura degli immobili, ubicati ad una distanza lineare entro 1 km dallo stabilimento della suddetta società per numero 2 giorni e sino a quando vi è una possiblle produzione e propaggine di fumi derivanti dalla combustione;
considerato che con nota prot. n. 67503 del 16.07.2024 la ASL Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene Sanità Pubblica ha chiesto a margine del suddetto evento che venga raccomandato alla popolazione di lavare accuratamente tutte le verdure e la frutta provenienti da coltivazioni svolte su terreni siti a una distanza inferiore a 1 km dallo stabilimento oggetto dell’incendio nelle more del tempo necessario all’ARPA a produrre le necessarie analisi di laboratorio;
considerato altresì che con nota prot. n. 67939 del 16.07.2024 la ASL Dipartimento di Prevenzione UOC Igiene Sanità Pubblica ha ulteriormente proposto, a margine del suddetto evento, che venga raccomandato: alla popolazione e alle strutture ricettive nell’area interessata di mantenere chiuse porte e finestre al fine di prevenire il possibile ingresso di sostanze pericolose contenute nelle eventuali polveri di ricaduta; di evitare gli spostamenti inutili nell’area in questione e la permanenza/attività all’aperto laddove non necessari. Occorre inoltre provvedere a disattivare gli impianti di areazione forzata con immissione di aria dall’esterno e attivarsi nel più breve tempo possibile per la sostituzione o pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento; di provvedere al lavaggio, esclusivamente con acqua, delle superfici esterne oggetto di accumulo di polveri, evitando getti che possono rimettere in circolo le medesime; il divieto di raccolta, consumo e vendita di prodotti vegetali quali frutta e verdura potenzialmente esposti, nonché di tutti i prodotti di origine animale coltivati/allevati nell’area come sopra individuata; il divieto, in via precauzionale, di effettuare pascoli itineranti e obbligo di mantenere gli animali da cortile “in stabulazione chiusa”.

Ravvisata, pertanto, l’opportunità di adottare apposito provvedimento integrativo al fine di salvaguardare la salute pubblica;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’adozione di un provvedimento temporaneo di giorni 2, inteso a: mantenere la chiusura delle finestre e di ogni altra forma di apertura degli immobili, ubicati ad una distanza lineare entro 1 km dallo stabilimento della suddetta società, ordinando che nel contempo siano accuratamente lavate tutte le verdure e la frutta prodotte nello stesso predetto perimetro, mantenere chiuse porte e finestre, alla popolazione e alle strutture ricettive nell’area interessata, al fine di prevenire il possibile ingresso di sostanze pericolose contenute nelle eventuali polveri di ricaduta, evitare gli spostamenti inutili nell’area in questione e la permanenza/attività all’aperto laddove non necessari, a provvedere di disattivare gli impianti di areazione forzata con immissione di aria dall’esterno ed attivarsi nel più breve tempo possibile per la sostituzione o pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento; provvedere al lavaggio, esclusivamente con acqua, delle superfici esterne oggetto di accumulo di polveri, evitando getti che possono rimettere in circolo le medesime.

Al divieto di raccolta, consumo e vendita di prodotti vegetali quali frutta e verdura potenzialmente esposti, nonché di tutti i prodotti di origine animale coltivati/allevati nell’area come sopra individuata;
al divieto, in via precauzionale, di effettuare pascoli itineranti e obbligo di mantenere gli animali da cortile “in stabulazione chiusa”;

Visti:
Gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
la L. 689/1981 che disciplina il sistema sanzionatorio;
la legge n. 241/1990 e ss.mm.ed i.;
la legge 18 aprile 2017, n. 48;

Il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 44 del 03/02/23 (di cui art. 8 lettera m)

Per le ragioni in premessa ordina dal giorno della pubblicazione all’albo pretorio della presente Ordinanza e per 2 giorni consecutivi ordina la chiusura delle finestre e di ogni altra forma di apertura degli immobili, ubicati ad una distanza lineare entro 1 km dallo stabilimento della FARLA sito in Latina in via Monti Lepini km 51 e che nel contempo siano accuratamente lavate tutte le verdure e la frutta prodotte nello stesso predetto perimetro. Alla popolazione e alle strutture ricettive nell’area interessata di mantenere chiuse porte e finestre al fine di prevenire il possibile ingresso di sostanze pericolose contenute nelle eventuali polveri di ricaduta di evitare gli spostamenti inutili nell’area in questione e la permanenza/attività all’aperto laddove non necessari. Occorre inoltre provvedere a disattivare gli impianti di areazione forzata con immissione di aria dall’esterno e attivarsi nel più breve tempo possibile per la sostituzione o pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento; di provvedere al lavaggio, esclusivamente con acqua, delle superfici esterne oggetto di accumulo di polveri, evitando getti che possono rimettere in circolo le medesime; il divieto di raccolta, consumo e vendita di prodotti vegetali quali frutta e verdura potenzialmente esposti, nonché di tutti i prodotti di origine animale coltivati/allevati nell’area come sopra individuata; il divieto, in via precauzionale, di effettuare pascoli itineranti e obbligo di mantenere gli animali da cortile “in stabulazione chiusa”.
Si dispone, altresì, che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, in considerazione dell’elevato numero dei destinatari, venga pubblicata per 15 gg. All’Albo Pretorio, pubblicata nel sito istituzionale del Comune e trasmessa altresì al Comando della Polizia Locale, alla Questura di Latina, al Comando Provinciale Carabinieri di Latina ed al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Latina. Si dispone altresì che il presente provvedimento venga immediatamente notificato, a cura del SUAP, a tutti gli esercizi pubblici, pubblici esercizi, attività artigianali del comparto interessato. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, unitamente agli operatori delle FF.OO., sono tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza in esecuzione della presente ordinanza.

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