Rigetto dell’istanza di iscrizione, il Tar accoglie il ricorso di EBAFoS

Gettate le basi per il riconoscimento dei professionisti Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) si è pronunciato con sentenza positiva, accogliendo il ricorso (RGN 5719/2024) presentato da EBAFoS contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di iscrizione di EBAFoS nel Repertorio degli Organismi Paritetici, in conformità con quanto stabilito dagli artt.  2 e 3 del Decreto Ministeriale n. 171/2022, nonché dai decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 171 dell’11 ottobre 2022 e n. 230 del 22 novembre 2023.

Il TAR, con decisione presa in Camera di Consiglio in data 12 novembre 2024, pubblicata in data 06 dicembre 2024, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo ha accolto senza riserve, e, per l’effetto, ha annullato il gravato rigetto dell’istanza di iscrizione dell’EBAFoS nel Repertorio degli Organismi Pariteticie i presupposti pareri.

Il Collegio, preso atto della domanda presentata da EBAFoS e, esaminata nel dettaglio la portata e il tenore sia dell’art 2 comma 1, lettera e) del d. lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), sia dell’art. 51 del citato d. lgs che ha poi trovato attuazione nel decreto n. 171 dell’11 ottobre 2022 con particolare riguardo all’art.2, ha ritenuto fondato il ricorso sotto l’assorbente profilo dell’errata applicazione dell’art. 2, D.M. n. 171/2022.

La sentenza rappresenta un’importante vittoria per EBAFoS, nonché un chiarimento fondamentale sulle modalità di applicazione delle normative per l’iscrizione degli Organismi Paritetici nel Repertorio, contribuendo a garantire l’adeguata inclusione e riconoscimento degli enti conformi alla legislazione vigente, atteso che la previsione di legge parla di rappresentatività comparativa e non di maggiore rappresentatività.

La sentenza pone altresì fine a qualsivoglia dubbio circa il possesso del requisito della rappresentatività comparativa dei due sindacati costituenti EBAFoS, ovvero FIRAS-SPP ed UNAPRI.

Grazie al lavoro svolto dalla FIRAS-SPP ed alla pubblicazione del CCNL di categoria dedicato agli RSPP e ASPP dipendenti, viene inoltre riconosciuta per la prima volta la specificità di queste figure e la conseguente necessaria rappresentanza di detta categoria, individuando quindi FIRAS-SPP come l’unico sindacato idoneo a rappresentare la categoria degli RSPP e ASPP.

Attraverso questo CCNL, infatti, agli RSPP e ASPP che rappresentano in azienda la “prima linea” per la tutela della sicurezza dei lavoratori e sono strutturalmente e trasversalmente presenti in tutti i settori produttivi, viene fornito maggiore rilievo oltre che tutte le tutele necessarie ad espletare al meglio il proprio ruolo.

Questa sentenza pone le basi per un effettivo riconoscimento di questa categoria anche a livello legislativo, riconoscimento per cui FIRAS-SPP si batte da anni e di cui il CCNL RSPP/ASPP redatto e pubblicato rappresenta la massima espressione.

Più chiaramente.

La Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali ha respinto la richiesta di iscrizione di EBAFoS nel repertoriodegli Organismi Paritetici di cui agli artt. 2 e 3 del decreto del MPLS n. 171/2022, sulla mera scorta di un parere, con il quale è stata evidenziata l’insussistenza del requisito della rappresentatività per mancanza del sub requisito di cui al n. IV lettera b) dell’art. 2 d.m. 171/2022.

In detto parere il Ministero, come ben evidenzia il “Collegio Giudicante”, muovendo dal rilievo che “l’Organismo paritetico si qualifica come plurisettoriale, e quindi, senza limitazioni ad uno specifico settore di attività”, ha ritenuto come nessuna delle due organizzazioni (UNAPRI  e FIRAS- SPP) costituenti l’organismo  stesso, fosse in possesso della “adeguata rappresentatività” così come richiesta dal d.m. 171/2022, stante l’esiguo numero dei lavoratori interessati dai  contratti collettivi sottoscritti.

Più nel dettaglio, evidenzia il Giudicante che il Ministero nel calcolare gli indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL sottoscritto ha preso erroneamente a base la platea dei 14 milioni di lavoratori occupati in tutti i settori interessati.

E ancora.

Il Ministero sembra poi non aver tenuto conto della lettera b) del decreto che è oggetto di interesse (171/2022), il quale contiene ben 4 parametri per la valutazione della rappresentatività, parametri che richiedono una motivata valutazione e dunque una compiuta esposizione delle ragioni per le quali si dovesse ritenere non integrato il requisito della rappresentatività comparativa.

Ebbene, come si può leggere in sentenza, nella parte “in diritto”, nel caso di specie il Ministero, senza applicare i criteri legislativi, ha respinto a piè pari la richiesta di iscrizione nel repertorio presentata da EBAFoS, il tutto motivato da una pretesa e infondata assenza di rappresentatività, sebbene non vi fossero dati disponibili.

Un paradosso! Il diniego è stato dato senza illustrare le ragioni poste alla base della individuazione di una platea così ampia di lavoratori e senza dare la giusta valutazione alla specificità e novità della rappresentanza della categoria degli RSPP e ASPP.

Per tutto quanto sopra, il TAR ha ritenuto immotivato il rifiuto dell’iscrizione al Repertorio degli Organismi Paritetici, operato dal MLPS, in quanto non conforme alle disposizioni legislative previste dal D.M. 171/2022, e, con una esemplare sentenza ha accolto pienamente il ricorso presentato da EBAFoS ordinando che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.

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