In data 7.01.23 il Tribunale di Latina ha accolto l’istanza di revoca della misura cautelare dell’obbligo di dimora e del c.d. coprifuoco dalle 19.00 alle 7.00, restituendo così la libertà a Luciano Iannotta imputato nell’ambito del processo c.d. dirty glass, con le seguenti motivazioni che si riportano integralmente:
“… Rilevato che dall’applicazione della misura cautelare è trascorso un lasso di tempo apprezzabile e non risulta che durante tale periodo l’imputato abbia trasgredito le prescrizioni inerenti alla misura in atto, si sia reso responsabile di altri illeciti, ovvero abbia dato motivi di sospetto; rilevato che la misura sin qui applicata ha certamente avuto un adeguato effetto deterrente … ritenuto che le esigenze cautelari a suo tempo poste a fondamento della misura possono ritenersi cessate …”.
La difesa di Luciano Iannotta rappresentata dall’avv. prof. Mario Antinucci e dall’avv. Alessandro Cacciotti ha comunicato di aver specificamente dedotto nelle precedenti istanze depositate nel corso dell’anno 2022 le stesse motivazioni indicate nell’ultima istanza depositata in data 2.12.2022, quali il decorso del tempo e l’assenza dei presupposti di pericolosità dello IANNOTTA; gli elementi nuovi di sicura valenza sintomatica portati dalla difesa alla cognizione del Tribunale di Latina, sono tuttavia rappresentati dalle dichiarazioni rese alla stampa dai sig.ri FABIO ZAMBELLI e PIERAPOLO TOMAINO – indicate come persone offese da reati di grande allarme sociale nelle indagini della D.D.A. di Roma – i quali hanno recisamente negato di essere stati “sequestrati” sotto minaccia di “un’arma da fuoco” per mano di LUCIANO IANNOTTA.
In particolare osserva l’avv. prof. Mario Antinucci, in chiave di sistema processuale penale, la revoca della misura cautelare disposta dal Tribunale di Latina è intervenuta in assenza della dichiarazione di apertura del dibattimento del giudizio c.d. dirty glass, profilo che in re ipsa revoca in dubbio i presupposti minimi del c.d. giudizio immediato custodiale ai sensi dell’art. 453, 1° co., bis c.p.p. disposto dal G.U.P. del Tribunale di Roma nel 2021 (oltre due anni fa!), istituto introdotto dal Legislatore del 2008 per perseguire i reati di grande allarme sociale attraverso criteri di priorità nelle udienze dibattimentali.
Di talché il “Caso Iannotta” deve far riflettere in quanto, trascorsi ventisette mesi dal tempo dell’ordinanza genetica della custodia cautelare in carcere (16.09.2020) dalla quale è stato attinto LUCIANO IANNOTTA, in assenza dell’apertura del dibattimento, o non esistevano prima i presupposti per l’accelerazione del rito attraverso l’adozione della custodia in carcere, ovvero non può essere oggi il giudizio immediato custodiale la forma del rito di celebrazione del processo c.d. dirty glass pendente dinanzi al Tribunale di Latina.
Nel delineato contesto, è densa di significato giuridico-processuale la circostanza che la stessa D.D.A. di Roma abbia espresso parere favorevole alla revoca della misura a far tempo dal 1.09.2022.