La terza sezione penale della Corte di Cassazione non ha dubbi: le ragioni che nel giugno 2025 hanno indotto il Tribunale del Riesame di Latina ad annullare il decreto con il quale il Gip Mara Mattioli aveva disposto il sequestro dell’area e degli immobili commerciali realizzati nel quartiere Q3 in prossimità dell’intersezione tra la statale Pontina e la via del Lido, sono prive di fondamento.
Secondo i giudici della Suprema Corte, infatti, la decisione del Tribunale dl Riesame si fondava sul presupposto che il provvedimento del Gip Mattioli costituisse un chiaro esempio di reiterazione di una misura relativa ad un procedimento già trattato (un caso del cosiddetto né bis in idem che impedisce di pronunciarsi due volte sullo stesso procedimento), ma in realtà le cose stanno diversamente.
Oltre al fatto che sulla vicenda del caso Q3 non esiste ancora un giudicato definitivo, la Cassazione rileva che mentre l’oggetto dei primi due sequestri operati era quello relativo a presunte violazioni edilizie e di tipo paesaggistico, l’ultimo decreto di sequestro era stato disposto per il reato di lottizzazione abusiva, mai contestato in precedenza. Dunque nessuna sovrapposizione, ma una corretta prospettazione per una fattispecie nuova, peraltro concretizzatasi in una fase successiva a quella dei precedenti sequestri per violazioni edilizie e paesaggistiche.
I giudici hanno pertanto accolto il ricorso del pubblico ministero Giuseppe Miliano, annullato la decisione del Tribunale del Riesame e rimesso ad un nuovo collegio il compito di pronunciarsi sulla legittimità o meno del decreto di sequestro del Gip Mattioli.
E’ scontato che il nuovo collegio del Riesame chiamato a pronunciarsi non potrà considerare la fattispecie del né bis in idem, e dovrà invece tenere conto di una precedente sentenza di una diversa sezione della Cassazione che aveva ritenuto tutte corrette e
condivisibili le ipotesi della Procura della Repubblica di Latina a sostegno del sequestro degli immobili di via del Lido.
Singolare il fatto che in quest’ultima udienza della Cassazione il Sostituto Procuratore generale aveva sostenuto l’inammissibilità del ricorso del Pm, ricorso invece accolto dai giudici.