Dopo le pronunce sulle spiagge della Sezione Staccata di Latina del TAR Lazio, ora a finire nel mirino dei giudici amministrativi è finito il caso di Minturno. Il bando per la stagione balneare 2026, pubblicato dal Comune minturnese nelle scorse settimane per l’affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere del litorale, aveva preliminarmente escluso tre operatori del settore, tutti già gestori di lotti nelle stagioni precedenti, ritenendoli incompatibili con la procedura di selezione in ragione di norme però riservate alle sole concessioni e non alle convenzioni.
I tre operatori si sono rivolti all’avv. Raffaele Sparagna, che ha immediatamente depositato ricorso al TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina. La risposta del Tribunale è giunta in tempi rapidissimi: con decreto presidenziale del 21 maggio scorso, la Presidente ha sospeso in via cautelare il provvedimento di esclusione adottato dall’Amministrazione comunale, riammettendo i tre operatori alla procedura di gara. La normativa regionale del Lazio, nella disciplina degli arenili turistico-ricreativi, prevede gli stabilimenti balneari in concessione pluriennale (cabine, lettini, ombrelloni, bar a bordo spiaggia, ecc.) e le convenzioni stagionali per i servizi minimi sulle spiagge libere (salvataggio, pulizia, accessibilità).
Due rapporti giuridicamente distinti, regolati da articoli diversi della stessa norma, e — soprattutto — assoggettati a regimi di responsabilità completamente differenti. In sostanza per il legale l’esclusione dei tre operatori deriva da una errata interpretazione ed applicazione del quadro normativo regionale e dello stesso bando di gara. In pratica l’ente municipale ha applicato sanzioni e provvedimenti che la normativa regionale prevede espressamente solo per gli stabilimenti balneari e per le concessioni demaniali. Ora si attende il giudizio sul merito, che sarà trattato nella seconda settimana di giugno.
