INAIL condannata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino all’indennizzo nei confronti dell’autista di un autobus del servizio pubblico.
Nella sentenza si riconosce l’origine professionale dell’ernia cervicale, derivata dagli anni di lavoro alla guida di bus su strade dissestate e le caratteristiche tecniche dei mezzi, in particolare i sedili con ammortizzatori a molla, meno efficaci degli attuali sistemi ad aria. In precedenza all’uomo era stata accolta dall’INAIL una malattia professionale riguardante la colonna lombare col riconoscimento del danno biologico del 6%.
Ad una successiva domanda per altri dolori che interessavano il rachide cervicale, con discopatie multiple, l’istituto, come ha sottolineato l’avvocato di fiducia Maria Di Fante, ha ritenuto “inidoneo” il rischio lavorativo a provocare la patologia denunciata.
Lo stesso legale, quindi si è rivolto al Giudice del lavoro di Cassino, che dopo aver acquisito tutti gli atti possibili, ricostruito i percorsi ed ascoltati i colleghi, e dopo un accertamento tecnico ha riconosciuto l’origine professionale dell’ernia cervicale, quantificando al 4% il danno biologico permanente aggiuntivo e, valutandolo unitariamente al 6%, già riconosciuto per la precedente malattia della colonna lombare, accertando quindi una menomazione complessiva del 9%.
