Non si sa cosa abbiano deciso di fare i giudici componenti il collegio del Tribunale del Riesame che il 23 giugno scorso ha affrontato per la quarta volta la questione del sequestro preventivo impeditivo del complesso commerciale realizzato in via del Lido su un’area la cui destinazione urbanistica è quella alberghiera, ma è certo che avranno un bel daffare per stendere le motivazioni per la decisione presa, qualunque essa sia.
A investire il Riesame dell’incombenza è stata la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza depositata il 29 ottobre 2025 che in accoglimento del ricorso della Procura della Repubblica annullava una precedente ordinanza risalente al 27 febbraio 2024 di un altro collegio del Tribunale del Riesame di Latina, anche quello chiamato in causa dalla Corte di Cassazione.
Nel frattempo il pubblico ministero Giuseppe Miliano, all’esito di un nuovo procedimento, presentava al giudice per le indagini preliminari una nuova richiesta di sequestro, stavolta ipotizzando il reato di lottizzazione abusiva anziché limitarsi a contestare, che aveva fatto in precedenza, una serie di reati edilizi e violazione delle prescrizioni urbanistiche. Richiesta accolta dal Gip con l’emissione di un nuovo e più articolato decreto di sequestro, subito impugnato dalle compagini societarie titolari ciascuna di una unità del complesso commerciale. Il 10 giugno 2025 il Tribunale del Riesame accoglieva il ricorso delle società Eurospin Lazio, Latina Green Building e Punto Immobiliare e annullava l’ordinanza del Gip notificata sei mesi prima per l’ipotesi di lottizzazione abusiva.
Pur ritenendo sussistente il fumus dei reati ipotizzati nel decreto di sequestro del 5 aprile 2025 a firma Gip Mara Mattioli, lo annullava non ritenendo sussistente il periculum in mora, ovvero il pericolo che nelle more del giudizio pendente sulla vicenda il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. Inoltre, il Riesame aveva ritenuto che la richiesta del Pm e il successivo decreto di sequestro del Gip fossero un chiaro esempio della fattispecie giuridica del né bis in idem, cioè di una violazione del principio che vieta di tornare a contestare un reato per il quale sia già stata pronunciata una sentenza o il cui giudizio sia ancora in corso.
Con la sentenza dello scorso mese di ottobre, la Cassazione ha spiegato diffusamente che la lottizzazione abusiva, modificando la pianificazione del territorio, si distingue dai reati edilizi nei quali si articola, e non si può pertanto invocare il né bis in idem tra la lottizzazione materiale e gli interventi edilizi in cui essa si articola.
Quanto al periculum in mora, i giudici della Suprema corte lo hanno ritenuto sussistente e ben motivato dal Gip che aveva disposto il sequestro.
Stretti fra i binari di questa sentenza, i giudici del Riesame di Latina si apprestano a dire la loro.
