Una vicenda che riguarda da vicino Formia e uno degli operatori turistici del territorio si chiude, almeno sul piano amministrativo, con una decisione favorevole a Robytour Srl.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della società e riformato integralmente la precedente sentenza del Tar del Lazio, annullando sia il decreto con cui il Ministero del Turismo aveva disposto la revoca parziale dei ristori Covid sia il successivo provvedimento che imponeva la restituzione delle somme.
La controversia riguardava i contributi istituiti nel 2020 per compensare le perdite subite da agenzie di viaggio e tour operator durante l’emergenza sanitaria.
Quasi 400mila euro di contributi erano stati revocati
Robytour aveva inizialmente ottenuto due contributi: il primo da 632.713,60 euro e il secondo da 150.269,49 euro.
Nel 2024 il Ministero ne aveva però disposto la revoca parziale per 317.032,16 euro sul primo contributo e per altri 75.300 euro sul secondo. Poco dopo era arrivata anche la richiesta di restituzione, comprensiva degli interessi, per un totale di 424.480,19 euro.
Alla base del provvedimento c’era una nota della Guardia di Finanza che aveva contestato il sistema di fatturazione utilizzato dalla società durante il periodo dei bonus vacanze, ritenendo che avesse prodotto una riduzione artificiosa del fatturato e quindi inciso sull’ammontare dei ristori.
Una ricostruzione prima condivisa dal Tar, ma ora bocciata dal Consiglio di Stato.
Per i giudici la fatturazione era legittima
Il punto centrale riguarda il modo in cui Robytour aveva gestito i soggiorni acquistati utilizzando il bonus vacanze.
In alcuni casi i precedenti contratti “vuoto per pieno” con le strutture ricettive erano stati modificati, consentendo agli alberghi di fatturare direttamente al cliente e alla società di percepire una provvigione.
Per il Consiglio di Stato questa modifica contrattuale era lecita e non sono emersi elementi sufficienti per considerarla fittizia o simulata. Le note di credito emesse dalle strutture ricettive, inoltre, non potevano essere considerate prive di valore nella ricostruzione dei rapporti economici.
La sentenza evidenzia anche che agli atti non risulta che gli accertamenti della Guardia di Finanza abbiano portato a sanzioni fiscali o penali capaci di certificare l’illegittimità del comportamento della società.
Contestato anche il ricalcolo del fatturato
Il Collegio ha bocciato anche un altro elemento utilizzato per rideterminare i contributi.
Secondo i giudici, il decreto ministeriale del 2020 chiedeva di confrontare fatturato e ricavi dei diversi anni, ma non imponeva che i dati fossero omogenei secondo il criterio applicato successivamente dall’amministrazione.
Per questo il ricalcolo effettuato dopo la concessione dei contributi è stato giudicato illegittimo.
Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato una carenza nel procedimento: Robytour non aveva avuto la possibilità di partecipare pienamente alla fase che avrebbe poi portato alla revoca, non potendo il confronto avuto durante la verifica fiscale sostituire quello previsto nel diverso procedimento amministrativo.
Annullati i provvedimenti del Ministero
La sentenza accoglie quindi l’appello, annulla il decreto del 9 ottobre 2024 con cui erano stati revocati parte dei contributi e cancella anche la richiesta di restituzione del 22 novembre 2024.
Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate per la novità delle questioni affrontate.
Per Robytour si chiude così con un risultato favorevole una controversia nata dai ristori concessi al settore turistico durante gli anni più difficili della pandemia.
